Il risarcimento per danno da fermo tecnico, in base a quanto stabilito dalla sentenza della Cassazione, deve essere riconosciuto.
Il risarcimento per danno da fermo tecnico va riconosciuto. È
quanto stabilisce una sentenza della Cassazione, che riportiamo qui
sotto:
“In tema di danni conseguenti ad un sinistro stradale, il proprietario
dell’autovettura coinvolta ha diritto al risarcimento, da calcolarsi in
via equitativa, del danno da fermo tecnico a causa della impossibilità
di utilizzare il mezzo durante il tempo necessario alla sua riparazione
anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola
circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un
certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era
destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata,
fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque
sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale
deprezzamento di valore”.
Cassazione Civile, sez. III, 8 maggio 2012, n. 6907
fonte: carrozzeria.it
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