martedì 26 marzo 2013

Dimezzate le morti su strada

Centro Studi Continental: i morti per incidenti stradali sono la metà




Dagli anni ’50 ad oggi il parco circolante di autoveicoli è aumentato di oltre 40 volte, ma il numero di morti sulla strada dopo essere aumentato fino a 10.728 unità nel 1973 ha cominciato a calare scendendo nel 2011 al di sotto delle 4.000 unità.
In particolare nel 1954 in Italia vi furono 126.232 incidenti stradali con danni alle persone su un parco circolante di 997.668 autoveicoli.  Vi fu cioè un tasso di incidentalità di 127 sinistri per ogni 1.000 veicoli circolanti. I morti furono invece 42 per ogni 1.000 incidenti. Nel 2011 con un parco circolante di oltre 42 milioni di veicoli gli incidenti con danni alle persone sono stati 205.638 e i morti 3.860. Il tasso di incidentalità è sceso a 5 sinistri per 1.000 veicoli circolanti e il numero di morti per 1.000 incidenti si è ridotto a 19.
Se si analizza l’andamento della serie storica della sinistrosità italiana dall’inizio del processo di motorizzazione di massa ad oggi, sostiene il Centro Studi Continental, emerge poi che la tendenza positiva sia per la sinistrosità che per la mortalità si è fortemente accentuata nel primo decennio del nuovo secolo per effetto essenzialmente di miglioramenti delle infrastrutture stradali (in particolare diffusione delle rotonde), per l’introduzione della patente a punti, per controlli più rigorosi sul superamento dei limiti di velocità ed anche per le innovazioni tecnologiche che hanno interessato le automobili che, tra l’altro, hanno adottato in misura crescente dispositivi critici per la sicurezza, come i pneumatici, sempre più performanti.
I risultati raggiunti dall’Italia nella lotta all’incidentalità stradale sono tra i più soddisfacenti in Europa, ma ampio margine di miglioramento vi è ancora soprattutto nell’informazione e nell’educazione degli utenti della strada.

INCIDENTI STRADALI IN ITALIA
ANNO PARCO CIRCOLANTE AUTOVEICOLI INCIDENTI STRADALI INCIDENTI STRADALI PER 1000 AUTOVEICOLI N. MORTI MORTI PER 1000 INCIDENTI
1954 997.668 126.232 127 5.281 42
1960 2.431.171 275.993 114 8.197 30
1970 11.110.555 307.710 28 10.208 33
1980 19.115.013 271.894 14 8.537 31
1990 29.910.331 286.790 10 6.621 23
2000 36.165.302 256.546 7 7.061 28
2001 36.994.581 263.100 7 7.096 27
2002 37.682.191 265.402 7 6.980 26
2003 38.476.479 252.271 7 6.563 26
2004 38.224.046 243.490 6 6.122 25
2005 39.089.754 240.011 6 5.818 24
2006 39.876.832 238.124 6 5.669 24
2007 40.368.066 230.871 6 5.131 22
2008 40.894.490 218.963 5 4.725 22
2009 41.322.903 215.405 5 4.237 20
2010 41.649.877 211.404 5 4.090 19
2011 42.067.078 205.638 5 3.860 19

Fonti: elaborazione Centro Studi Continental su dati Istat

Penuramaweekly

lunedì 25 marzo 2013

Bocciati accordi assicuratori/autoriparatori perchè anticoncorrenziali

RCAuto. Tutela dei danneggiati-assicurati.
Gli accordi sui prezzi per la riparazione di veicoli assicurati conclusi tra le società di assicurazioni e le officine di riparazione hanno un oggetto anticoncorrenziale e sono dunque vietati qualora siano, per loro propria natura, dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza. Tale dannosità deve essere valutata in rapporto ai due mercati coinvolti, quello delle assicurazioni automobilistiche e quello della riparazione di veicoli.





 

Federcarrozzieri, l’associazione dei riparatori indipendenti, commenta con soddisfazione la decisione della Corte di Giustizia.
Davide Galli, presidente di Federcarrozzieri, commenta la decisione della Corte:
“Ora aspettiamo che anche in Italia l’Antitrust, al quale abbiamo indirizzato una memoria in merito alle stesse questioni, si attivi per evitare che le imprese assicuratrici possano, attraverso clausole contrattuali di dubbio valore, arrivare al risultato di controllare il mercato delle autoriparazioni, a scapito della qualità del lavoro e  a danno degli automobilisti”.


Sentenza nella causa C-32/11 Allianz Hungária Biztosító Zrt e a. / Gazdasági Versenyhivatal
Brutta batosta europea per tutte le compagnie assicurative che dopo aver cercato da diversi anni di tutelare le proprie casse avendo convinto anche diversi governi tra cui quello italiano sulla bontà del risarcimento in forma specifica che avrebbe obbligato gli assicurati – danneggiati a rivolgersi ad autoriparatori fiduciari delle compagnie stesse pena il pagamento di penali a carico di chi ha subìto un danno alla propria auto che si era rivolto al proprio carrozziere di fiducia, si vedono di fatto bloccate dalla Corte di Giustizia Europea tutte le procedure avviate in tal senso per la loro palese natura anticoncorrenziale. Ad evidenziarlo è Giovanni D'Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, che sottolinea come queste procedure, unitamente al famigerato “indennizzo diretto” attuato in Italia, stanno arrecando un danno sia agli assicurati che nella doppia veste anche di danneggiati non si sono visti diminuire i premi assicurativi col rischio peraltro di non ricevere le prestazioni professionali richieste come quelle che si otterrebbero normalmente da parte del proprio carrozziere di fiducia, ma anche un’intera categoria professionale composta da migliaia di lavoratori, quale quella dei liquidatori o ispettori sinistri che dir si voglia, che in virtù di tali misure non solo vengono ridimensionati ma rischiano il posto di lavoro.

Venendo alla sentenza, la questione ci può far comprendere quali rischi possa portare al mercato, ma anche ai consumatori, se pratiche del genere venissero attuate integralmente in Italia come si era tentato di fare nei mesi scorsi. È chiaro, però che alla luce della decisione europea da oggi il governo o il legislatore, ma anche la stessa Ania che raggruppa tutte le compagnie di assicurazioni operanti nel Nostro Paese, ci dovranno pensare più di una volta prima di introdurre generalmente tali prassi.
Gli assicuratori ungheresi – in particolare la Allianz Hungária e la Generali-Providencia – concordano una volta all’anno con i concessionari automobilistici, o con l'associazione nazionale che li rappresenta, le condizioni e le tariffe applicabili alle prestazioni di riparazione che l’assicuratore deve fornire in caso di sinistro ai veicoli assicurati. Pertanto, in caso di sinistro, le officine dei concessionari possono procedere direttamente alle riparazioni in base alle condizioni e alle tariffe suddette.
I concessionari sono quindi legati agli assicuratori sotto un duplice aspetto: in caso di sinistro, essi riparano per conto degli assicuratori i veicoli assicurati ed intervengono come intermediari a favore degli assicuratori medesimi offrendo assicurazioni automobilistiche ai propri clienti in occasione della vendita o della riparazione di veicoli. Gli accordi tra gli assicuratori e i concessionari prevedono che questi ultimi percepiscano per la riparazione una tariffa maggiorata in funzione del numero e della percentuale di contratti di assicurazione commercializzati per l'assicuratore interessato.
Ritenendo che gli accordi in questione avessero per oggetto una restrizione della concorrenza sul mercato dei contratti di assicurazione del ramo automobilistico e su quello dei servizi di riparazione degli autoveicoli, l'autorità ungherese garante della concorrenza ha vietato la prosecuzione del comportamento anticoncorrenziale e ha inflitto delle ammende alle società interessate.
Il Legfels'bb Bírósága (Corte di cassazione, Ungheria), investito dalla controversia in sede di impugnazione, chiede alla Corte di giustizia se detti accordi abbiano per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.
Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda anzitutto che gli accordi aventi un oggetto siffatto, vale a dire quelli che per loro stessa natura sono dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza, sono vietati senza che sia necessario esaminare i loro effetti sulla concorrenza.
Successivamente, la Corte constata che gli accordi esaminati mettono in collegamento due attività in via di principio indipendenti:il servizio di riparazione di veicoli e la mediazione di contratti di assicurazione del ramo automobilistico. La Corte sottolinea che, sebbene l’istituzione di un simile collegamento non significhi automaticamente che gli accordi hanno per oggetto una restrizione della concorrenza, essa può nondimeno costituire un elemento importante per valutare se tali accordi siano per loro natura dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza. La Corte rileva che, pur trattandosi nella specie di accordi verticali – ossia conclusi tra imprese non concorrenti – il loro oggetto può nondimeno consistere in una restrizione della concorrenza. La Corte precisa altresì che, nel caso di specie, l'oggetto degli accordi incriminati dev'essere valutato in rapporto ai due mercati coinvolti. Pertanto, spetta al giudice ungherese verificare, da un lato, se gli accordi verticali controversi rivelino, alla luce del contesto economico e giuridico nel quale si collocano, un grado di dannosità per la concorrenza sul mercato delle assicurazioni automobilistiche sufficiente per constatare che il loro oggetto consiste in una restrizione della concorrenza. Ciò potrebbe verificarsi in particolare nel caso in cui il ruolo assegnato dal diritto nazionale ai concessionari, operanti come intermediari o broker assicurativi, esiga la loro indipendenza rispetto alle società di assicurazione. Del pari, l'obiettivo anticoncorrenziale degli accordi sarebbe dimostrato ove fosse probabile che, a seguito della loro conclusione, la concorrenza sul mercato delle assicurazioni automobilistiche sarà soppressa o gravemente indebolita. Dall'altro lato, al fine di valutare l'oggetto degli accordi controversi in rapporto al mercato dei servizi di riparazione dei veicoli, il giudice ungherese dovrà tener conto del fatto che essi sono stati conclusi sulla base dei «prezzi consigliati», stabiliti da decisioni dell'associazione nazionale dei concessionari automobilistici.
 

Nell’ipotesi in cui il giudice constati che tali decisioni avevano per oggetto una restrizione della concorrenza mediante l’uniformazione delle tariffe orarie di riparazione e che, tramite gli accordi verticali, le società assicurative hanno volontariamente ratificato le decisioni dell'associazione dei concessionari – ciò che può presumersi nel caso in cui esse abbiano concluso un accordo direttamente con l'associazione – l’illegittimità delle decisioni di cui sopra vizierebbe anche gli accordi tra le assicurazioni e le officine.
 
fonti: sportellodeidiritti.it, federcarrozzieri.it