Oltre 155 milioni di euro in incentivi alle imprese per interventi in
favore della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (GU n. 296
del 20-12-2012 ): questo l’impegno finanziario dell’Inail per il nuovo
bando 2012.
I milioni di euro messi complessivamente a disposizione sono
ripartiti in budget regionali e sono destinati a progetti di
investimento strutturali, all’acquisto di macchinari, all’adozione di un
sistema di responsabilità sociale certificato e all’adozione di modelli
organizzativi di gestione della sicurezza.
Tra il 15 gennaio e il 14 marzo 2013 la prima fase dell’operazione: le imprese potranno inserire la domanda online sul portale dell’Inail.
In base a quanto stabilito dal bando, il contributo massimo erogabile per ogni progetto è pari a 100mila euro, quello minimo a 5mila.
Per i progetti che comportano contributi superiori a 30mila euro è possibile chiedere un’anticipazione pari al 50%.
I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche
individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla
Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura.
Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:
1) progetti di investimento;
2) progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi.
Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità
produttiva, su tutto il territorio nazionale , riguardante una sola
tipologia tra quelle sopra indicate.
Inoltre, per quanto riguarda la riduzione del tasso INAIL:
PROROGA AL 30 GIUGNO 2013
Prorogata al 30 giugno 2013 la validità dell’autocertificazione della valutazione dei rischi per le aziende fino a 10 lavoratori.
II 21 dicembre, con il sì definitivo della Camera dei deputati alla
Legge di stabilità 2013, è stata approvata anche la proroga al 30 giugno
2013 della possibilità, prevista dal comma 5 dell’articolo 29 del D.Lgs
81/2008 per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, di
autocertificare la valutazione dei rischi.
Il precedente termine del 31 dicembre 2012 previsto dall’articolo 29 è
quindi ora spostato al 30 giugno 2013 (termine che era già stato
spostato il 12 maggio 2012 per evitare che i datori di lavoro che
occupano fino a 10 lavoratori fossero obbligati, a decorrere dal 1°
luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo
le procedure ordinarie).
NON risulta PROROGATO quanto
previsto dal Decreto Interministeriale del 30/11/2012: i datori di
lavoro di imprese fino a 50 lavoratori prive di particolari condizioni
di rischio o sotto i 10 lavoratori che si erano avvalse della
possibilità di autocertificazione potranno procedere alla valutazione
dei rischi sulla base delle Procedure Standardizzate approvate.
fonte: ilcarrozziere.it
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